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D.P.R. 18/04/1994 n. 382
1. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giaci- menti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
2. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
3. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993 n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti. Capo II - Procedimenti connessi al conferimento di concessioni di coltivazione 16 - Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia.
1. La domanda di rinnovo della concessione; la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione; la domanda di sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di settanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
4. La decadenza del titolare della concessione č pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.
5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso. 17 - Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 620; l'art. 4, limitatamente alle parole «da rilasciarsi con le modalitą stabilite dall'art. seguente», l'art. 5, l'art. 14, secondo comma, l'art. 15, primo e quarto comma, l'articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 26, primo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 32, terzo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 39, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 41, primo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443. 18 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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